Art. 225 · Monitoraggio degli strumenti finanziari

Art. 225

Monitoraggio degli strumenti finanziari

In vigore dal 29 ott 2012
Monitoraggio degli strumenti finanziari ( del regolamento finanziario) 1.   Al fine di garantire un monitoraggio armonizzato degli strumenti finanziari di cui all’, paragrafo 12, del regolamento finanziario, l’ordinatore responsabile predispone un sistema di monitoraggio allo scopo di contribuire a fornire una ragionevole garanzia che i fondi dell’Unione sono utilizzati conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario. 2.   Il sistema di monitoraggio è utilizzato per valutare i progressi compiuti nell’attuazione ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici espressi negli indicatori di realizzazione e di risultato stabiliti conformemente alla valutazione ex ante, e per analizzare la conformità dell’attuazione con i requisiti definiti a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento finanziario e fornire la base per la relazione della Commissione a norma dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 8, del regolamento finanziario. 3.   Nel caso della gestione indiretta, il monitoraggio della Commissione si basa sulle relazioni e sui rendiconti trasmessi dalle entità delegate, sulle revisioni contabili disponibili e sui controlli effettuati dall’entità delegata, tenendo in debito conto la dichiarazione di gestione dell’entità delegata, nonché il parere dell’organismo di revisione contabile indipendente di cui all’, paragrafo 5, del regolamento finanziario. La Commissione esamina le informazioni trasmesse dalle entità delegate e può effettuare controlli, anche a campione, agli opportuni livelli di attuazione fino ai destinatari finali. Il monitoraggio da parte dell’entità delegata si basa sulle relazioni e sui rendiconti trasmessi dagli intermediari finanziari, sulle revisioni contabili disponibili e sui controlli effettuati dall’intermediario finanziario, tenendo in debito conto la dichiarazione di gestione dell’intermediario finanziario e il parere dei revisori indipendenti. Se manca l’intermediario finanziario, l’entità delegata provvede direttamente a monitorare l’utilizzazione dello strumento finanziario sulla base delle relazioni e dei rendiconti trasmessi dai destinatari finali. L’entità delegata riesamina, se del caso sulla base di un campione, le informazioni fornite dagli intermediari finanziari o dai destinatari finali ed effettua i controlli conformemente all’accordo di cui all’. 4.   Nel caso della gestione diretta, il monitoraggio della Commissione si basa sulle relazioni e sui rendiconti trasmessi dagli intermediari finanziari e dai destinatari finali, fatti salvi i controlli del caso. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 si applicano, mutatis mutandis, alla gestione diretta. 5.   Gli accordi relativi all’attuazione dello strumento finanziario contengono le disposizioni necessarie per l’applicazione dei paragrafi da 1 a 4.
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