Art. 223 · Effetto moltiplicatore

Art. 223

Effetto moltiplicatore

In vigore dal 29 ott 2012
Effetto moltiplicatore ( del regolamento finanziario) 1.   Gli strumenti finanziari sono intesi a ottenere un effetto moltiplicatore del contributo dell’Unione, mobilitando un investimento globale che supera l’entità del contributo dell’Unione. L’effetto moltiplicatore dei fondi dell’Unione è pari all’importo del finanziamento a favore dei destinatari finali ammissibili diviso per l’importo del contributo dell’Unione. 2.   La forchetta di valori obiettivo dell’effetto moltiplicatore si basa su una valutazione ex ante per il corrispondente strumento finanziario.
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