Art. 220 · Strumenti finanziari attuati in modalità di gestione diretta

Art. 220

Strumenti finanziari attuati in modalità di gestione diretta

In vigore dal 29 ott 2012
Strumenti finanziari attuati in modalità di gestione diretta ( del regolamento finanziario) 1.   In casi eccezionali, gli strumenti finanziari possono essere attuati in gestione diretta a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento finanziario, con le seguenti modalità: a) un veicolo di investimento dedicato al quale la Commissione partecipa insieme ad altri investitori pubblici o privati, al fine di incrementare l’effetto moltiplicatore del contributo dell’Unione; b) prestiti, garanzie, partecipazioni e altri strumenti di condivisione dei rischi diversi dagli investimenti in veicoli di investimento dedicati, forniti direttamente ai destinatari finali o tramite intermediari finanziari. 2.   Per l’attuazione degli strumenti finanziari, la Commissione non effettua operazioni di copertura a fini speculativi. Il tipo e la natura delle operazioni di copertura sono approvati ex ante dalla Commissione e inseriti negli accordi conclusi con le entità che attuano lo strumento finanziario.
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