Art. 220
Strumenti finanziari attuati in modalità di gestione diretta
In vigore dal 29 ott 2012
Strumenti finanziari attuati in modalità di gestione diretta
( del regolamento finanziario)
1. In casi eccezionali, gli strumenti finanziari possono essere attuati in gestione diretta a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento finanziario, con le seguenti modalità:
a)
un veicolo di investimento dedicato al quale la Commissione partecipa insieme ad altri investitori pubblici o privati, al fine di incrementare l’effetto moltiplicatore del contributo dell’Unione;
b)
prestiti, garanzie, partecipazioni e altri strumenti di condivisione dei rischi diversi dagli investimenti in veicoli di investimento dedicati, forniti direttamente ai destinatari finali o tramite intermediari finanziari.
2. Per l’attuazione degli strumenti finanziari, la Commissione non effettua operazioni di copertura a fini speculativi. Il tipo e la natura delle operazioni di copertura sono approvati ex ante dalla Commissione e inseriti negli accordi conclusi con le entità che attuano lo strumento finanziario.
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