Art. 219 · Norme specifiche riguardanti i conti fiduciari nell’ambito della gestione indiretta

Art. 219

Norme specifiche riguardanti i conti fiduciari nell’ambito della gestione indiretta

In vigore dal 29 ott 2012
Norme specifiche riguardanti i conti fiduciari nell’ambito della gestione indiretta ( del regolamento finanziario) 1.   Le entità incaricate dell’attuazione degli strumenti finanziari possono aprire conti fiduciari a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento finanziario, a proprio nome ed esclusivamente per conto della Commissione. Le entità delegate trasmettono i relativi estratti conto al servizio competente della Commissione. 2.   I conti fiduciari dispongono di un’appropriata liquidità e le attività detenute su tali conti fiduciari sono gestite nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria e seguono adeguate norme prudenziali, conformemente all’, paragrafo 7, del regolamento finanziario. 3.   Per l’attuazione degli strumenti finanziari, le entità delegate non effettuano operazioni di copertura a fini speculativi. Il tipo e la natura delle operazioni di copertura sono approvati ex ante dalla Commissione e inseriti negli accordi di delega di cui all’.
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