Art. 217 · Contenuto degli accordi di delega con le entità incaricate dell’attuazione degli strumenti finanziari di gestione indiretta

Art. 217

Contenuto degli accordi di delega con le entità incaricate dell’attuazione degli strumenti finanziari di gestione indiretta

In vigore dal 29 ott 2012
Contenuto degli accordi di delega con le entità incaricate dell’attuazione degli strumenti finanziari di gestione indiretta ( del regolamento finanziario) Oltre ai requisiti di cui all’, l’accordo di delega con le entità incaricate dell’attuazione degli strumenti finanziari comprende disposizioni adeguate per assicurare il rispetto dei principi e delle condizioni stabiliti all’ del regolamento finanziario. In particolare gli accordi di delega comprendono: a) la descrizione dello strumento finanziario, compresa la sua strategia o politica di investimento, il tipo di sostegno fornito, i criteri di ammissibilità degli intermediari finanziari e dei destinatari, nonché gli ulteriori requisiti operativi che recepiscono gli obiettivi dello strumento; b) la forchetta di valori obiettivo necessaria per ottenere un effetto moltiplicatore; c) una definizione delle attività non ammissibili e dei criteri di esclusione; d) disposizioni atte a garantire l’allineamento degli interessi e a far fronte a potenziali conflitti di interessi; e) disposizioni per la selezione degli intermediari finanziari a norma dell’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario e per la creazione di veicoli di investimento dedicati, se del caso; f) disposizioni relative alla responsabilità dell’entità delegata e delle altre entità che partecipano all’attuazione dello strumento finanziario; g) disposizioni sulla composizione delle controversie; h) disposizioni sulla governance dello strumento finanziario; i) disposizioni riguardanti l’utilizzo e il riutilizzo del contributo dell’Unione conformemente all’, paragrafo 6, del regolamento finanziario; j) disposizioni relative alla gestione dei contributi dell’Unione e dei conti fiduciari, compresi i rischi di controparte, le operazioni di tesoreria accettabili, le responsabilità delle parti, le azioni correttive in caso di saldi eccessivi sui conti fiduciari, la documentazione e la trasmissione di relazioni; k) disposizioni relative alla remunerazione dell’entità delegata, comprese le commissioni di gestione, e al calcolo e al versamento dei costi e delle tasse di gestione all’entità delegata conformemente all’; l) se del caso, disposizioni relative a un insieme di condizioni per i contributi dei fondi di cui all’ del regolamento finanziario, in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del futuro Fondo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito «Fondi del QSC»); m) disposizioni sulla durata, la possibilità di proroga e la risoluzione dello strumento finanziario, comprese le condizioni relative alla chiusura anticipata e, se del caso, le strategie di uscita; n) disposizioni per il controllo dell’attuazione del sostegno agli intermediari finanziari e ai destinatari finali, anche attraverso relazioni a cura degli intermediari finanziari; o) se del caso, il tipo e la natura delle eventuali operazioni di copertura di cui all’.
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