Art. 215 · Informazione e notifica

Art. 215

Informazione e notifica

In vigore dal 29 ott 2012
Informazione e notifica (, paragrafo 3, del regolamento finanziario) 1.   I partecipanti sono informati quanto prima del risultato della valutazione della propria proposta, e in ogni caso entro 15 giorni di calendario dalla decisione di attribuzione presa dall’ordinatore responsabile. 2.   La decisione di attribuzione del premio è notificata al vincitore e costituisce l’impegno giuridico a norma dell’ del regolamento finanziario.
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