Art. 211 · Programmazione

Art. 211

Programmazione

In vigore dal 29 ott 2012
Programmazione (, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1.   Ogni ordinatore responsabile predispone un programma di lavoro annuale o pluriennale in materia di premi. Il programma è adottato dall’istituzione interessata e viene pubblicato al più presto, e comunque entro il 31 marzo dell’anno d’esecuzione, sul sito internet dell’istituzione dedicato ai premi. Nel programma di lavoro figurano il periodo interessato, l’eventuale atto di base, gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi nonché il calendario indicativo dei concorsi con indicazione del rispettivo importo indicativo del premio. Il programma di lavoro contiene inoltre le informazioni di cui all’ affinché la decisione che lo adotta sia considerata la decisione di finanziamento relativa ai premi dell’esercizio in questione. 2.   Per apportare eventuali modifiche sostanziali al programma di lavoro, è necessario procedere per ciascuna modifica all’adozione e alla pubblicazione supplementare, secondo le modalità di cui al paragrafo 1.
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