Art. 206 · Garanzia di prefinanziamento

Art. 206

Garanzia di prefinanziamento

In vigore dal 29 ott 2012
Garanzia di prefinanziamento ( del regolamento finanziario) 1.   Per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti, l’ordinatore responsabile può esigere, in funzione di una valutazione dei rischi, che il beneficiario costituisca preliminarmente una garanzia d’importo massimo pari all’importo del prefinanziamento, tranne nel caso delle sovvenzioni di valore modesto, oppure può frazionare il prefinanziamento in più versamenti. 2.   La garanzia eventualmente richiesta è soggetta alla valutazione e all’accettazione dell’ordinatore responsabile. La garanzia deve coprire un periodo sufficiente per consentire di farla valere. 3.   La garanzia è fornita da un istituto bancario o finanziario riconosciuto, avente sede in uno degli Stati membri. Nel caso che il beneficiario risieda in un paese terzo, l’ordinatore responsabile può accettare la garanzia fornita da un istituto bancario o finanziario stabilito in quel paese terzo, se ritiene che questa presenti garanzie e caratteristiche equivalenti a quelle fornite da un istituto bancario o finanziario avente sede in uno Stato membro. A richiesta del beneficiario e previa accettazione dell’ordinatore responsabile, la garanzia di cui al primo comma può essere sostituita da una fideiussione con vincolo di solidarietà prestata da un terzo o da una garanzia solidale, irrevocabile e incondizionata dei beneficiari di un’azione che sono parti della medesima convenzione o decisione di sovvenzione. Tale garanzia è costituita in euro. Essa ha lo scopo di rendere l’istituto bancario o finanziario, il terzo o gli altri beneficiari garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta delle obbligazioni del beneficiario della sovvenzione. 4.   La garanzia è liberata in base alla liquidazione del prefinanziamento, mediante deduzione dai pagamenti intermedi o di saldo effettuati a favore del beneficiario, alle condizioni previste nella convenzione o decisione di sovvenzione.
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