Art. 205 · Informazione dei richiedenti

Art. 205

Informazione dei richiedenti

In vigore dal 29 ott 2012
Informazione dei richiedenti ( del regolamento finanziario) I richiedenti esclusi sono informati quanto prima del risultato della valutazione della propria domanda, e in ogni caso entro 15 giorni di calendario dalla comunicazione ai richiedenti prescelti.
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