Art. 203
Criteri di concessione
In vigore dal 29 ott 2012
Criteri di concessione
(, paragrafo 2, del regolamento finanziario)
1. I criteri di concessione sono pubblicati nell’invito a presentare proposte.
2. I criteri di concessione permettono di assegnare le sovvenzioni o alle azioni che rendono massima l’efficacia globale del programma dell’Unione che esse attuano, oppure agli organismi il cui programma di lavoro persegue lo stesso risultato. Questi criteri sono definiti in modo da garantire anche la buona gestione dei fondi dell’Unione.
L’applicazione dei criteri di concessione permette di selezionare progetti di azioni o programmi di lavoro che assicurano alla Commissione il rispetto dei suoi obiettivi e priorità e garantiscono la visibilità del finanziamento dell’Unione.
3. I criteri di concessione sono definiti in modo da renderne possibile la successiva valutazione.
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