Art. 202 · Criteri di selezione

Art. 202

Criteri di selezione

In vigore dal 29 ott 2012
Criteri di selezione (, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1.   I criteri di selezione sono pubblicati nell’invito a presentare proposte e permettono di valutare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di realizzare l’azione o il programma di lavoro proposti. 2.   Il richiedente deve disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo di realizzazione dell’azione o l’esercizio sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento. Deve disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l’azione o il programma di lavoro proposti, salvo disposizioni speciali dell’atto di base. 3.   La verifica della capacità finanziaria e operativa si basa in particolare sull’analisi di ciascuno dei documenti giustificativi di cui all’, richiesti dall’ordinatore responsabile nell’invito a presentare proposte. L’ordinatore responsabile chiede ai richiedenti di fornire un’adeguata documentazione qualora nell’invito a presentare proposte non siano stati prescritti documenti giustificativi ed egli abbia dubbi sulla loro capacità finanziaria od operativa. Nel caso dei partenariati di cui all’, la verifica è effettuata prima della firma della convenzione quadro di partenariato o della notifica della decisione quadro di partenariato.
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