Art. 198 · Richiedenti privi di personalità giuridica

Art. 198

Richiedenti privi di personalità giuridica

In vigore dal 29 ott 2012
Richiedenti privi di personalità giuridica ( del regolamento finanziario) Se la domanda di sovvenzione è presentata da un richiedente non avente personalità giuridica, ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento finanziario, i rappresentanti di tale richiedente dimostrano di avere la capacità di assumere impegni giuridici in suo nome e che il richiedente possiede capacità finanziarie e operative equivalenti a quelle delle persone giuridiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-198