Art. 191 · Pubblicazione ex post

Art. 191

Pubblicazione ex post

In vigore dal 29 ott 2012
Pubblicazione ex post ( del regolamento finanziario) 1.   Le informazioni relative alle sovvenzioni attribuite nel corso dell’esercizio sono pubblicate conformemente all’. 2.   Dopo la pubblicazione di cui al paragrafo 1, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, su loro richiesta, una relazione riguardante: a) il numero di richiedenti dell’anno precedente; b) il numero e la percentuale delle domande accolte nell’ambito di ciascun invito a presentare proposte; c) la durata media della procedura dalla data di chiusura dell’invito a presentare proposte fino alla concessione della sovvenzione; d) il numero e l’importo delle sovvenzioni per le quali si è derogato all’obbligo di pubblicazione ex post nel corso dell’ultimo esercizio conformemente all’, paragrafo 4.
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