Art. 183 · Principio del cofinanziamento

Art. 183

Principio del cofinanziamento

In vigore dal 29 ott 2012
Principio del cofinanziamento (, paragrafo 3, del regolamento finanziario) 1.   Il principio del cofinanziamento prevede che le risorse necessarie alla realizzazione dell’azione o del programma di lavoro non debbano provenire interamente dal contributo dell’Unione. Il cofinanziamento può assumere la forma di risorse proprie del beneficiario, di redditi generati dall’azione o dal programma di lavoro ovvero di contributi finanziari o in natura di terzi. 2.   Per contributi in natura si intendono le risorse non finanziarie messe gratuitamente a disposizione del beneficiario da terzi.
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