Art. 182 · Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso

Art. 182

Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso

In vigore dal 29 ott 2012
Somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso ( del regolamento finanziario) 1.   L’autorizzazione a ricorrere a somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso di cui all’, paragrafo 1, del regolamento finanziario si applica per la durata del programma. L’autorizzazione può essere riveduta se sono necessarie modifiche sostanziali. I dati e gli importi sono valutati periodicamente e, se del caso, le somme forfettarie, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso sono adeguati. In caso di convenzione tra la Commissione e una pluralità di beneficiari, il massimale di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento finanziario si applica a ciascun beneficiario. 2.   La decisione o convenzione di sovvenzione comprende tutte le disposizioni necessarie per verificare che siano rispettate le condizioni per l’erogazione della sovvenzione sulla base di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso. 3.   L’erogazione della sovvenzione sulla base di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso non pregiudica il diritto di accesso ai registri dei beneficiari ai fini previsti al paragrafo 1, primo comma, e all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario. 4.   Quando i controlli a posteriori rivelano che l’evento determinante la sovvenzione non ha avuto luogo e che al beneficiario sono stati erogati indebitamente importi relativi a una sovvenzione sulla base di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso, la Commissione ha il diritto di recuperare a concorrenza dell’ammontare della sovvenzione, fatte salve le sanzioni di cui all’ del regolamento finanziario.
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