Art. 180
Contenuto delle convenzioni e delle decisioni di sovvenzione
In vigore dal 29 ott 2012
Contenuto delle convenzioni e delle decisioni di sovvenzione
( del regolamento finanziario)
1. La convenzione di sovvenzione precisa almeno quanto segue:
a)
l’oggetto;
b)
il beneficiario;
c)
la durata, e precisamente:
i)
la data d’entrata in vigore;
ii)
la data d’inizio e la durata dell’azione o dell’esercizio finanziario sovvenzionati;
d)
l’importo massimo del finanziamento dell’Unione espresso in euro e la forma della sovvenzione, integrati eventualmente dai seguenti elementi:
i)
i costi ammissibili totali stimati dell’azione o del programma di lavoro e il tasso di finanziamento dei costi ammissibili;
ii)
ove determinati, il costo unitario, la somma forfettaria o il tasso fisso di cui all’, lettere b), c) e d), del regolamento finanziario;
iii)
una combinazione degli elementi di cui ai punti i) e ii) della presente lettera;
e)
la descrizione dell’azione o, per una sovvenzione di funzionamento, il programma di lavoro approvato per l’esercizio dall’ordinatore responsabile, insieme alla descrizione dei risultati attesi dall’attuazione dell’azione o del programma di lavoro;
f)
le condizioni generali che si applicano a tutte le convenzioni di questo tipo, quali l’obbligo per il beneficiario di consentire che la Commissione, l’OLAF e la Corte dei conti procedano a controlli e revisioni contabili;
g)
il bilancio di previsione complessivo dell’azione o del programma di lavoro;
h)
quando l’attuazione dell’azione richiede l’aggiudicazione di appalti, i principi di cui all’ o le norme sull’aggiudicazione degli appalti che il beneficiario è tenuto a rispettare;
i)
le responsabilità del beneficiario, in particolare:
i)
in termini di sana gestione finanziaria e di presentazione delle relazioni finanziaria e di attività; se è opportuno, si stabiliscono obiettivi intermedi, raggiunti i quali si devono presentare tali relazioni;
ii)
in caso di convenzione tra la Commissione e una pluralità di beneficiari, gli eventuali obblighi specifici del coordinatore e gli obblighi degli altri beneficiari nei confronti del coordinatore nonché la responsabilità finanziaria dei beneficiari per importi dovuti alla Commissione;
j)
le modalità e i termini d’approvazione di queste relazioni e di pagamento da parte della Commissione;
k)
a seconda dei casi, i particolari dei costi ammissibili dell’azione o del programma di lavoro approvato e/o i particolari relativi ai costi unitari, alle somme forfettarie o ai tassi fissi di cui all’ del regolamento finanziario;
l)
le disposizioni in materia di visibilità dell’intervento finanziario dell’Unione, tranne in casi debitamente motivati in cui la pubblicità non sia possibile ovvero opportuna.
Le condizioni generali di cui al primo comma, lettera f), stabiliscono almeno quanto segue:
i)
che alla convenzione di sovvenzione si applica il diritto dell’Unione, integrato se necessario dal diritto nazionale indicato nella convenzione stessa. Le convenzioni concluse con organizzazioni internazionali possono prevedere delle deroghe;
ii)
il giudice o il tribunale arbitrale competente per le controversie.
2. Nella convenzione di sovvenzione si possono stabilire le disposizioni e le scadenze per la sospensione e la risoluzione a norma dell’ del regolamento finanziario.
3. Nei casi di cui all’, la convenzione o decisione quadro di partenariato indica le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), lettera c), punto i), lettera f), lettere da h) a j) e lettera l), del presente articolo.
La decisione o convenzione di sovvenzione specifica contiene le informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a e), g) e k) e, se necessario, lettera i).
4. Le convenzioni di sovvenzione possono essere modificate soltanto per iscritto. Le modifiche, comprese quelle destinate ad aggiungere o cancellare un beneficiario, non possono avere per oggetto o per effetto di apportare alle convenzioni variazioni che potrebbero rimettere in questione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni di sovvenzione.
Parte delle informazioni di cui al paragrafo 1 può essere fornita nell’invito a presentare proposte o in eventuali documenti correlati, invece che nella decisione di sovvenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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