Art. 179
Sistemi di scambio elettronico
In vigore dal 29 ott 2012
Sistemi di scambio elettronico
(, paragrafo 1, del regolamento finanziario)
1. Tutte le comunicazioni con i beneficiari, comprese la stipulazione delle convenzioni di sovvenzione, la notifica delle decisioni di sovvenzione e ogni loro modificazione, possono avvenire tramite sistemi elettronici istituiti dalla Commissione.
2. Tali sistemi soddisfano i seguenti requisiti:
a)
l’accesso al sistema e ai documenti trasmessi tramite esso è riservato esclusivamente alle persone autorizzate;
b)
soltanto le persone autorizzate possono firmare per via elettronica o trasmettere un documento tramite il sistema;
c)
le persone autorizzate devono essere identificate nel sistema mediante procedure prestabilite;
d)
ora e data dell’operazione elettronica devono essere precisate;
e)
dev’essere mantenuta l’integrità dei documenti;
f)
dev’essere mantenuta la disponibilità dei documenti;
g)
se del caso, dev’essere mantenuta la riservatezza dei documenti;
h)
dev’essere assicurato il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001.
3. Ai dati inviati o ricevuti tramite siffatto sistema si applica la presunzione giuridica dell’integrità dei dati e dell’esattezza della data e dell’ora di invio o ricezione indicata dal sistema.
Un documento inviato o notificato tramite siffatto sistema è considerato equivalente a un documento cartaceo, è ammissibile come prova in un procedimento giudiziario, è considerato originale e a esso si applica la presunzione giuridica di autenticità e integrità, purché non contenga elementi dinamici in grado di modificarlo automaticamente.
La firma elettronica di cui al paragrafo 2, lettera b), ha effetto legale equivalente alla firma autografa.
Storico versioni
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