Art. 178
Partenariati
In vigore dal 29 ott 2012
Partenariati
( del regolamento finanziario)
1. Le specifiche sovvenzioni per azioni e le sovvenzioni di funzionamento possono formare parte di un partenariato quadro.
2. Il partenariato quadro può essere istituito per la cooperazione a lungo termine tra la Commissione e i beneficiari di sovvenzioni. Esso può assumere la forma di una convenzione quadro di partenariato o di una decisione quadro di partenariato.
La convenzione o decisione quadro di partenariato indica gli obiettivi comuni, la natura delle azioni previste una tantum o nell’ambito di un programma di lavoro annuale approvato, la procedura di concessione delle sovvenzioni specifiche, nel rispetto dei principi e delle norme procedurali del presente titolo, e i diritti e obblighi generali di ciascuna delle parti nell’ambito delle convenzioni o decisioni specifiche.
La durata del partenariato non può essere superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali giustificati in particolare dall’oggetto del partenariato quadro.
Gli ordinatori non possono fare un uso indebito delle convenzioni o decisioni quadro di partenariato o ricorrervi in modo tale che il fine o l’effetto di tali convenzioni o decisioni contravvenga ai principi di trasparenza o di parità di trattamento tra i richiedenti.
3. Le convenzioni o decisioni quadro di partenariato sono equiparate a sovvenzioni per quanto riguarda la programmazione, la pubblicazione ex ante e l’attribuzione.
4. Le sovvenzioni specifiche basate su convenzioni o decisioni quadro di partenariato sono accordate secondo le procedure previste nelle suddette convenzioni o decisioni e nel rispetto delle disposizioni del presente titolo.
A esse si applicano le procedure di pubblicazione ex post di cui all’.
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