Art. 169 · Modalità di stima del valore di taluni appalti

Art. 169

Modalità di stima del valore di taluni appalti

In vigore dal 29 ott 2012
Modalità di stima del valore di taluni appalti ( del regolamento finanziario) 1.   Ai fini del calcolo dell’importo stimato di un appalto, l’amministrazione aggiudicatrice include la remunerazione totale stimata del contraente. Quando un appalto prevede opzioni o un possibile rinnovo, la base del calcolo è l’importo massimo autorizzato, compreso il ricorso alle opzioni e il rinnovo. Si procede a tale stima al momento della trasmissione del bando di gara oppure, quando non sia prevista siffatta pubblicità, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice inizia la procedura di aggiudicazione. 2.   Per i contratti quadro e i sistemi dinamici di acquisizione si prende in considerazione il valore massimo del complesso degli appalti previsti nel corso dell’intera durata del contratto quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 3.   Per gli appalti di servizi, si considera quanto segue: a) per i servizi assicurativi, il premio da pagare e altre forme di remunerazione; b) per i servizi bancari o finanziari, gli onorari, le commissioni, gli interessi e altri tipi di remunerazione; c) per gli appalti riguardanti la progettazione, gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione. 4.   Per gli appalti di servizi che non indicano un prezzo totale o per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato è il seguente: a) nel caso di appalti di durata determinata: i) pari o inferiore a quarantotto mesi per i servizi o a dodici mesi per le forniture, il valore totale per l’intera durata; ii) superiore a dodici mesi per le forniture, il valore totale, ivi compreso l’importo stimato del valore residuo; b) nel caso di appalti di durata non determinata o, per i servizi, superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto. 5.   Per gli appalti di servizi o di forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell’appalto è stabilito in base a uno dei due valori seguenti: a) il costo reale cumulato degli appalti analoghi relativi alla stessa tipologia di servizi o di prodotti aggiudicati nel corso dei dodici mesi o dell’esercizio finanziario precedenti, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore previsti entro i dodici mesi successivi all’appalto iniziale; b) oppure, il costo stimato cumulato degli appalti successivi aggiudicati nei dodici mesi che seguono la prima prestazione o fornitura o nel corso della durata dell’appalto, quando questa sia superiore a dodici mesi. 6.   Per gli appalti di lavori, viene preso in considerazione, oltre al valore dei lavori, il valore totale stimato delle forniture necessarie all’esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell’imprenditore dall’amministrazione aggiudicatrice.
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