Art. 168 · Appalti distinti e appalti in lotti

Art. 168

Appalti distinti e appalti in lotti

In vigore dal 29 ott 2012
Appalti distinti e appalti in lotti ( del regolamento finanziario) 1.   Il valore stimato di un appalto non può essere stabilito con l’intento di sottrarlo agli obblighi previsti dal presente regolamento. Nessun appalto può essere frazionato allo stesso fine. Quando risulti opportuno, tecnicamente fattibile ed economico, gli appalti di valore pari o superiore alle soglie stabilite all’, paragrafo 1, sono aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti. 2.   Quando l’oggetto di un appalto di forniture, di servizi o di lavori è ripartito in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, ai fini del calcolo globale della soglia pertinente si deve tener conto del valore totale di tutti i lotti. Se il valore totale di tutti i lotti è pari o superiore alle soglie di cui all’, paragrafo 1, a ciascun lotto si applica il disposto dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario. 3.   Quando un appalto è aggiudicato per lotti distinti, le offerte sono valutate separatamente per ciascun lotto. Se più lotti sono aggiudicati al medesimo offerente, può essere firmato un contratto unico relativo a tali lotti.
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