Art. 166 · Sospensioni in caso di errori o irregolarità

Art. 166

Sospensioni in caso di errori o irregolarità

In vigore dal 29 ott 2012
Sospensioni in caso di errori o irregolarità ( del regolamento finanziario) 1.   L’eventuale sospensione dell’appalto prevista all’ del regolamento finanziario ha lo scopo di verificare se siano stati effettivamente commessi i presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi. Se non sono confermati, l’esecuzione dell’appalto riprende al termine della verifica. 2.   Costituisce errore sostanziale o irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione contrattuale o legislativa risultante da un atto o da un’omissione che arreca o potrebbe arrecare pregiudizio al bilancio dell’Unione.
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