Art. 157
Apertura delle offerte e delle domande di partecipazione
In vigore dal 29 ott 2012
Apertura delle offerte e delle domande di partecipazione
(, paragrafo 4, del regolamento finanziario)
1. Vengono aperte tutte le domande di partecipazione e le offerte che hanno rispettato il disposto dell’.
2. Nel caso di appalti di valore superiore alla soglia indicata all’, paragrafo 1, l’ordinatore responsabile nomina una commissione di apertura delle offerte.
La commissione di apertura comprende un numero minimo di tre persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative dell’istituzione interessata, senza rapporto gerarchico tra loro; almeno una delle tre persone non deve dipendere dall’ordinatore responsabile. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d’interessi, tali persone sono soggette agli obblighi di cui all’ del regolamento finanziario. Presso le rappresentanze e le unità locali di cui all’ del presente regolamento o isolate all’interno di uno Stato membro, se mancano entità distinte non si applica l’obbligo dell’assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative.
Nelle procedure d’appalto interistituzionali, la commissione incaricata dell’apertura delle offerte è nominata dall’ordinatore responsabile dell’istituzione responsabile della procedura. La composizione di tale commissione rispecchia, nei limiti del possibile, il carattere interistituzionale della procedura d’appalto.
3. Quando l’offerta è presentata in forma di lettera, uno o più membri della commissione di apertura siglano i documenti comprovanti la data e l’ora d’invio di ogni offerta.
Siglano inoltre secondo una delle seguenti modalità:
a)
ciascuna pagina di ciascuna offerta;
b)
oppure, per ogni offerta, la pagina di copertina e le pagine dell’offerta finanziaria, garantendo l’integrità dell’offerta originale mediante qualsiasi tecnica appropriata applicata da un servizio indipendente dal servizio ordinatore, salvo nei casi di cui al paragrafo 2, secondo comma.
In caso di attribuzione per aggiudicazione automatica, conformemente all’, paragrafo 1, lettera a), vengono proclamati i prezzi indicati nelle offerte conformi.
I membri della commissione firmano il verbale d’apertura delle offerte ricevute, il quale indica le offerte conformi ai requisiti di cui all’ e le offerte non conformi e motiva le esclusioni dovute alla non conformità alle modalità di presentazione di cui all’. Il verbale può essere firmato mediante un sistema computerizzato che consenta un’identificazione sufficiente del firmatario.
Storico versioni
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