Art. 151 · Offerte anormalmente basse

Art. 151

Offerte anormalmente basse

In vigore dal 29 ott 2012
Offerte anormalmente basse (, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1.   Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte in base a quest’unica motivazione, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta e verifica, con il ricorso al contraddittorio, detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. Tali precisazioni possono riguardare, in particolare, il rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione. L’amministrazione aggiudicatrice può in particolare prendere in considerazione spiegazioni riguardanti quanto segue: a) l’economia del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione; b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente; c) l’originalità dell’offerta presentata. 2.   Se l’amministrazione aggiudicatrice constata che un’offerta è anormalmente bassa in conseguenza dell’ottenimento di un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per quest’unico motivo soltanto se l’offerente non è in grado di dimostrare, entro un congruo termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice, che l’aiuto è stato concesso in modo definitivo e secondo le procedure e le decisioni precisate nella disciplina dell’Unione in materia di aiuti di Stato.
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