Art. 147 · Capacità economica e finanziaria

Art. 147

Capacità economica e finanziaria

In vigore dal 29 ott 2012
Capacità economica e finanziaria (, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1.   La capacità economica e finanziaria può essere comprovata in particolare da uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) stati finanziari relativi al massimo agli ultimi tre esercizi chiusi; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell’appalto nel corso di un periodo che non può superare gli ultimi tre esercizi disponibili. 2.   L’amministrazione aggiudicatrice può esentare un candidato od offerente dall’obbligo di presentare il mezzo di prova di cui al paragrafo 1 se esso le è già stato presentato ai fini di un’altra procedura di appalto e se è ancora conforme al paragrafo 1. Se, per un motivo eccezionale che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene giustificato, non è in grado di produrre i riferimenti chiesti, l’offerente o il candidato è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro mezzo considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice. 3.   Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all’amministrazione aggiudicatrice che per l’esecuzione dell’appalto disporrà delle risorse necessarie, ad esempio presentando l’impegno di tali soggetti di mettere a sua disposizione le risorse in questione. L’amministrazione aggiudicatrice può richiedere che l’operatore economico e i soggetti di cui al primo comma rispondano in solido per l’esecuzione dell’appalto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici ai sensi dell’, paragrafo 5, può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
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