Art. 145 · Sanzioni amministrative e finanziarie

Art. 145

Sanzioni amministrative e finanziarie

In vigore dal 29 ott 2012
Sanzioni amministrative e finanziarie ( del regolamento finanziario) 1.   Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste nel contratto d’appalto, i candidati od offerenti e i contraenti che hanno dichiarato il falso, sono incorsi in gravi errori o hanno commesso irregolarità o frodi, oppure una grave violazione degli obblighi contrattuali, possono essere esclusi da tutti gli appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio dell’Unione per un periodo massimo di cinque anni dalla data in cui viene accertato l’illecito quale confermato dopo un procedimento in contraddittorio con il candidato, offerente o contraente. Tale periodo può essere prorogato a dieci anni in caso di recidiva intervenuta entro cinque anni dalla data di cui al primo comma. 2.   Agli offerenti o candidati che hanno dichiarato il falso, sono incorsi in gravi errori o hanno commesso irregolarità o frodi possono essere irrogate anche sanzioni finanziarie, d’importo variante dal 2 % al 10 % del valore totale stimato dell’appalto in corso di aggiudicazione. Ai contraenti che hanno violato gravemente gli obblighi contrattuali possono essere irrogate sanzioni finanziarie d’importo variante dal 2 % al 10 % del contratto in questione. Tali percentuali possono essere aumentate rispettivamente al 4 % e al 20 %, in caso di recidiva entro cinque anni dalla data di cui al paragrafo 1, primo comma. 3.   L’istituzione stabilisce le sanzioni amministrative o finanziarie tenendo conto, in particolare, degli elementi di cui all’, paragrafo 1.
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