Art. 140
Revisione dei prezzi
In vigore dal 29 ott 2012
Revisione dei prezzi
( del regolamento finanziario)
1. I documenti di gara stabiliscono se l’offerta deve essere presentata a prezzi fermi e non rivedibili.
2. In caso contrario, stabiliscono le condizioni e le formule secondo le quali il prezzo può essere rivisto nel corso dell’esecuzione dell’appalto. In tal caso l’amministrazione aggiudicatrice tiene conto:
a)
dell’oggetto della procedura di appalto e della congiuntura economica nella quale si svolge;
b)
della natura e della durata dei compiti e dell’appalto;
c)
dei propri interessi finanziari.
Storico versioni
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