Art. 140 · Revisione dei prezzi

Art. 140

Revisione dei prezzi

In vigore dal 29 ott 2012
Revisione dei prezzi ( del regolamento finanziario) 1.   I documenti di gara stabiliscono se l’offerta deve essere presentata a prezzi fermi e non rivedibili. 2.   In caso contrario, stabiliscono le condizioni e le formule secondo le quali il prezzo può essere rivisto nel corso dell’esecuzione dell’appalto. In tal caso l’amministrazione aggiudicatrice tiene conto: a) dell’oggetto della procedura di appalto e della congiuntura economica nella quale si svolge; b) della natura e della durata dei compiti e dell’appalto; c) dei propri interessi finanziari.
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