Art. 14
Calcolo delle percentuali degli storni effettuati dalla Commissione
In vigore dal 29 ott 2012
Calcolo delle percentuali degli storni effettuati dalla Commissione
( del regolamento finanziario)
1. Le percentuali di cui all’, paragrafo 1, del regolamento finanziario sono calcolate al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio ed eventualmente nei bilanci rettificativi.
2. L’importo da considerare è la somma degli storni da realizzare sulla linea dalla quale o verso la quale si effettuano gli storni stessi, previa correzione per storni effettuati in precedenza.
Non si prende in considerazione l’importo degli storni che può effettuare autonomamente la Commissione, senza una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-14