Art. 139
Specifiche tecniche
In vigore dal 29 ott 2012
Specifiche tecniche
( del regolamento finanziario)
1. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso ai candidati e agli offerenti e non comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti alla concorrenza.
Esse definiscono le caratteristiche necessarie di un prodotto, di un servizio o di un materiale o di un’opera rispetto all’uso cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice.
2. Le caratteristiche di cui al paragrafo 1 includono:
a)
i livelli di qualità;
b)
la prestazione ambientale;
c)
ogni volta che sia possibile, i criteri di accessibilità per i portatori di disabilità o la progettazione per tutti gli utenti;
d)
i livelli e procedure di valutazione della conformità;
e)
l’idoneità all’impiego;
f)
la sicurezza o le dimensioni, compresi, per le forniture, la denominazione commerciale e le istruzioni per l’uso e, per tutti gli appalti, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le procedure e i metodi di produzione;
g)
per gli appalti di lavori, le procedure di certificazione della qualità, nonché le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l’amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite e ai materiali o elementi costitutivi.
3. Le specifiche tecniche sono definite in uno dei modi seguenti:
a)
o in riferimento a norme europee, a omologazioni tecniche europee, a specifiche tecniche comuni quando esistono, a norme internazionali o ad altri riferimenti tecnici elaborati da organismi europei di normalizzazione o, se non esistono, agli equivalenti nazionali; ogni riferimento è accompagnato dalla dicitura «o equivalente»;
b)
o in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali e devono essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l’appalto;
c)
o con la combinazione dei due metodi.
4. Quando le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della possibilità di riferirsi alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), non possono respingere un’offerta in quanto non conforme a dette specifiche se l’offerente o il candidato prova in modo ritenuto soddisfacente dall’amministrazione aggiudicatrice, con qualsiasi mezzo appropriato, che l’offerta risulta conforme in modo equivalente alle condizioni prescritte.
Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
5. Quando le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della possibilità prevista al paragrafo 3, lettera b), di prescrivere specifiche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, esse non possono respingere un’offerta conforme a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a un’omologazione tecnica europea, a specifiche tecniche comuni, a una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da organismi europei di normalizzazione, se tali specifiche sono riferite alle prestazioni o ai requisiti funzionali richiesti.
L’offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall’amministrazione aggiudicatrice, con qualsiasi mezzo appropriato, che l’offerta corrisponde alle prestazioni o ai requisiti funzionali stabiliti da tale amministrazione. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
6. Quando le amministrazioni aggiudicatrici prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, esse possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all’occorrenza, parti di queste, quali sono definite dai marchi di qualità ecologica europei, multinazionali e nazionali o da ogni altro marchio di qualità ecologica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
le specifiche utilizzate siano appropriate per definire le caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell’appalto;
b)
i requisiti del marchio siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche;
c)
i marchi di qualità ecologica siano adottati mediante un processo cui possono partecipare tutte le parti interessate, quali gli organismi governativi, i consumatori, i fabbricanti, i distributori e le organizzazioni ambientali;
d)
i marchi di qualità ecologica siano accessibili a tutte le parti interessate.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o servizi muniti di marchio di qualità ecologica sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d’oneri. Esse accettano ogni altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. Un organismo riconosciuto ai sensi dei paragrafi 4, 5 e 6 è un laboratorio di prova o di calibratura o un organismo d’ispezione e di certificazione conforme alle norme europee applicabili.
8. Salvo casi eccezionali debitamente giustificati dall’oggetto dell’appalto, le specifiche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un particolare procedimento, né far riferimento a un marchio, a un brevetto, a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che potrebbero favorire o eliminare alcuni prodotti od operatori economici.
Nei casi in cui è impossibile fornire una definizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto, la dicitura o il riferimento sono accompagnati dai termini «o equivalente».
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