Art. 136 · Procedura a seguito di invito a manifestare interesse

Art. 136

Procedura a seguito di invito a manifestare interesse

In vigore dal 29 ott 2012
Procedura a seguito di invito a manifestare interesse ( del regolamento finanziario) 1.   Per gli appalti di valore non superiore alle soglie di cui all’, paragrafo 1, e fatti salvi gli , le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere a un invito a manifestare interesse per: a) preselezionare i candidati che saranno invitati a presentare un’offerta in caso di future procedure ristrette; b) ovvero, in alternativa, preparare un elenco di potenziali offerenti che saranno invitati a presentare domande di partecipazione od offerte. 2.   L’elenco risultante da un invito a manifestare interesse è valido per i seguenti periodi: a) non oltre i tre anni dalla data di spedizione all’Ufficio delle pubblicazioni del bando di cui all’, paragrafo 1, lettera a), nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo; b) non oltre cinque anni dalla data di spedizione all’Ufficio delle pubblicazioni del bando di cui all’, paragrafo 1, lettera a), in caso di elenco di potenziali offerenti di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo. L’elenco di cui al primo comma può comprendere sottoelenchi. Ogni interessato può depositare la propria candidatura in qualsiasi momento del periodo di validità dell’elenco, tranne che negli ultimi tre mesi di tale periodo. 3.   Qualora sia previsto di aggiudicare un appalto, l’amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati o potenziali offerenti figuranti nel pertinente elenco o sottoelenco a: a) presentare un’offerta nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a); b) ovvero, in alternativa, presentare, nel caso dell’elenco di cui al paragrafo 1, lettera b): i) offerte, comprendenti i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione; ii) ovvero, in alternativa, i documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione e, in una seconda fase, le offerte in caso tali criteri siano soddisfatti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-136