Art. 131
Sistema dinamico di acquisizione
In vigore dal 29 ott 2012
Sistema dinamico di acquisizione
( del regolamento finanziario)
1. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo interamente elettronico per acquisti di uso corrente, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri e agli eventuali documenti complementari. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che restino conformi al capitolato d’oneri.
2. Ai fini dell’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara nel quale è precisato che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione ed è indicato l’indirizzo internet presso il quale è possibile consultare liberamente, direttamente e completamente il capitolato d’oneri e ogni documento complementare, dalla pubblicazione del bando fino alla conclusione del sistema.
Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel capitolato d’oneri, tra l’altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema e tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l’attrezzatura elettronica utilizzata nonché le modalità e specifiche tecniche di connessione.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un’offerta indicativa, allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 1. Esse portano a termine la valutazione entro il termine massimo di 15 giorni dalla presentazione dell’offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nel frattempo non intervenga un confronto concorrenziale.
Le amministrazioni aggiudicatrici informano al più presto l’offerente della sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o del rigetto della sua offerta.
4. Ogni appalto specifico forma oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedervi, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara semplificato, invitando tutti gli operatori economici interessati a presentare un’offerta indicativa entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.
Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un’offerta entro un termine ragionevole. Esse aggiudicano l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito a presentare un’offerta.
5. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o falsare la concorrenza.
Nessun costo procedurale può essere posto a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema.
Storico versioni
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