Art. 130 · Concorso

Art. 130

Concorso

In vigore dal 29 ott 2012
Concorso ( del regolamento finanziario) 1.   Le regole relative all’organizzazione di un concorso sono messe a disposizione di coloro che sono interessati a parteciparvi. Il numero dei candidati invitati a partecipare deve permettere un’effettiva concorrenza. 2.   La commissione giudicatrice è nominata dall’ordinatore responsabile. È composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Quando è richiesta una qualificazione professionale particolare per partecipare al concorso, almeno un terzo dei membri deve avere la stessa qualificazione o una qualificazione equivalente. La commissione giudicatrice dispone di autonomia di parere. I suoi pareri sono presi su progetti presentati in modo anonimo dai candidati ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso. 3.   La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie proposte, fondate sui meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni. L’anonimato dei candidati è preservato fino al parere della commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice può invitare i candidati a rispondere alle domande iscritte nel verbale, allo scopo di chiarire un progetto. Viene redatto il verbale integrale del dialogo che ne consegue. 4.   L’amministrazione aggiudicatrice prende quindi una decisione nella quale precisa il nome e l’indirizzo del candidato prescelto motivando la scelta in base ai criteri preventivamente indicati nel bando di concorso, in particolare se si discosta dalle proposte presentate nel parere della commissione giudicatrice.
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