Art. 13 · Calcolo delle percentuali degli storni effettuati dalle istituzioni, a esclusione della Commissione

Art. 13

Calcolo delle percentuali degli storni effettuati dalle istituzioni, a esclusione della Commissione

In vigore dal 29 ott 2012
Calcolo delle percentuali degli storni effettuati dalle istituzioni, a esclusione della Commissione ( del regolamento finanziario) 1.   Le percentuali di cui all’ del regolamento finanziario sono calcolate al momento della domanda di storno, con riferimento agli stanziamenti previsti nel bilancio ed eventualmente nei bilanci rettificativi. 2.   L’importo da considerare è la somma degli storni da effettuare sulla linea dalla quale si procede agli storni stessi, previa correzione per storni effettuati in precedenza. Non si prende in considerazione l’importo degli storni che può effettuare autonomamente l’istituzione interessata, senza una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio.
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