Art. 129 · Svolgimento delle procedure negoziate

Art. 129

Svolgimento delle procedure negoziate

In vigore dal 29 ott 2012
Svolgimento delle procedure negoziate ( del regolamento finanziario) Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per adattarle alle esigenze che hanno indicato nel bando di gara di cui all’ o nel capitolato d’oneri e nei documenti complementari eventuali e al fine di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel corso del negoziato, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. Quando le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare un appalto secondo la procedura negoziata con pubblicazione preliminare del bando di gara a norma dell’, esse possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero delle offerte da negoziare, applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
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