Art. 128
Numero di candidati nella procedura ristretta o negoziata
In vigore dal 29 ott 2012
Numero di candidati nella procedura ristretta o negoziata
( del regolamento finanziario)
1. Nella procedura ristretta e nelle procedure di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), il numero di candidati invitati a presentare un’offerta non può essere inferiore a cinque, purché un numero sufficiente di candidati soddisfi i criteri di selezione.
L’amministrazione aggiudicatrice può inoltre prevedere un numero massimo di candidati, in funzione dell’oggetto dell’appalto e sulla base di criteri di selezione oggettivi e non discriminatori. In tal caso, la forcella e i criteri sono indicati nel bando di gara o nell’invito a manifestare interesse di cui agli .
In ogni caso, il numero di candidati ammessi a presentare un’offerta deve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza.
2. Nelle procedure negoziate e in esito al dialogo competitivo il numero di candidati invitati a negoziare o a presentare un’offerta non può essere inferiore a tre, purché un numero sufficiente di candidati soddisfi i criteri di selezione.
Il numero di candidati invitati a presentare un’offerta deve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza.
Il disposto del primo e del secondo comma non si applica:
a)
agli appalti di valore molto modesto di cui all’, paragrafo 2;
b)
agli appalti di servizi legali a norma della nomenclatura CPV;
c)
agli appalti dichiarati segreti di cui all’, paragrafo 1, lettera j).
3. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo previsto ai paragrafi 1 e 2, l’amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste. Essa non può invece includere altri operatori economici non inizialmente invitati a partecipare alla procedura o candidati che non abbiano le capacità richieste.
Storico versioni
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