Art. 128 · Numero di candidati nella procedura ristretta o negoziata

Art. 128

Numero di candidati nella procedura ristretta o negoziata

In vigore dal 29 ott 2012
Numero di candidati nella procedura ristretta o negoziata ( del regolamento finanziario) 1.   Nella procedura ristretta e nelle procedure di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), il numero di candidati invitati a presentare un’offerta non può essere inferiore a cinque, purché un numero sufficiente di candidati soddisfi i criteri di selezione. L’amministrazione aggiudicatrice può inoltre prevedere un numero massimo di candidati, in funzione dell’oggetto dell’appalto e sulla base di criteri di selezione oggettivi e non discriminatori. In tal caso, la forcella e i criteri sono indicati nel bando di gara o nell’invito a manifestare interesse di cui agli . In ogni caso, il numero di candidati ammessi a presentare un’offerta deve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza. 2.   Nelle procedure negoziate e in esito al dialogo competitivo il numero di candidati invitati a negoziare o a presentare un’offerta non può essere inferiore a tre, purché un numero sufficiente di candidati soddisfi i criteri di selezione. Il numero di candidati invitati a presentare un’offerta deve essere sufficiente a garantire un’effettiva concorrenza. Il disposto del primo e del secondo comma non si applica: a) agli appalti di valore molto modesto di cui all’, paragrafo 2; b) agli appalti di servizi legali a norma della nomenclatura CPV; c) agli appalti dichiarati segreti di cui all’, paragrafo 1, lettera j). 3.   Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo previsto ai paragrafi 1 e 2, l’amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste. Essa non può invece includere altri operatori economici non inizialmente invitati a partecipare alla procedura o candidati che non abbiano le capacità richieste.
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