Art. 124 · Misure di pubblicità per gli appalti ai quali non si applica la direttiva 2004/18/CE

Art. 124

Misure di pubblicità per gli appalti ai quali non si applica la direttiva 2004/18/CE

In vigore dal 29 ott 2012
Misure di pubblicità per gli appalti ai quali non si applica la direttiva 2004/18/CE ( del regolamento finanziario) 1.   Gli appalti il cui valore è inferiore alle soglie previste all’, paragrafo 1, formano oggetto di adeguata pubblicità, allo scopo di aprirli alla concorrenza e di garantire l’imparzialità delle procedure di aggiudicazione. Tale pubblicità comporta: a) un bando di gara di cui all’, paragrafo 3, o un invito a manifestare interesse per gli appalti d’oggetto simile, di valore superiore all’importo di cui all’, paragrafo 1; b) un’idonea pubblicità ex ante su internet per gli appalti di valore superiore all’importo di cui all’, paragrafo 2. 2.   Gli appalti immobiliari e gli appalti dichiarati segreti, di cui all’, paragrafo 1, lettera j), del presente regolamento, formano oggetto soltanto di una pubblicazione annuale specifica dell’elenco dei contraenti, che precisa l’oggetto e il valore dell’appalto aggiudicato. Tale elenco è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio. Se l’amministrazione aggiudicatrice è la Commissione, essa allega l’elenco alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all’, paragrafo 9, del regolamento finanziario. 3.   Le informazioni relative agli appalti di valore superiore all’importo di cui all’, paragrafo 1, che non sono stati oggetto di un avviso di aggiudicazione individuale sono trasmesse all’Ufficio delle pubblicazioni. Gli elenchi annuali dei contraenti sono trasmessi entro il 30 giugno dell’esercizio finanziario successivo. 4.   Le informazioni relative agli appalti di valore superiore all’importo di cui all’, paragrafo 2, sono pubblicate sul sito internet dell’istituzione entro il 30 giugno dell’esercizio finanziario successivo.
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