Art. 123 · Misure di pubblicità per gli appalti ai quali si applica la direttiva 2004/18/CE

Art. 123

Misure di pubblicità per gli appalti ai quali si applica la direttiva 2004/18/CE

In vigore dal 29 ott 2012
Misure di pubblicità per gli appalti ai quali si applica la direttiva 2004/18/CE ( del regolamento finanziario) 1.   Per gli appalti il cui valore è pari o superiore alle soglie di cui all’, paragrafo 1, la pubblicazione comprende un bando di gara, fatto salvo l’, e un avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto. Un avviso di preinformazione è obbligatorio solo quando l’amministrazione aggiudicatrice intende avvalersi della facoltà di ridurre il termine per la ricezione delle offerte a norma dell’, paragrafo 4. 2.   L’avviso di preinformazione è l’avviso con il quale le amministrazioni aggiudicatrici fanno conoscere, a titolo indicativo, il valore totale stimato e l’oggetto degli appalti e contratti quadro che intendono aggiudicare nel corso di un esercizio, esclusi gli appalti oggetto di procedura negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di gara. L’avviso di preinformazione è pubblicato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (in prosieguo «Ufficio delle pubblicazioni») oppure dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici sul loro «profilo di committente». L’avviso di preinformazione obbligatorio è inviato all’Ufficio delle pubblicazioni o pubblicato sul profilo di committente non appena possibile e, in ogni caso, entro il 31 marzo di ogni esercizio finanziario. Le amministrazioni aggiudicatrici che pubblicano l’avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano all’Ufficio delle pubblicazioni, per via elettronica nel formato e secondo le modalità di trasmissione indicati nell’allegato VIII, punto 3, della direttiva 2004/18/CE, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente. 3.   Il bando di gara permette alle amministrazioni aggiudicatrici di rendere nota l’intenzione d’iniziare la procedura di aggiudicazione di un appalto o di un contratto quadro o d’istituire un sistema dinamico di acquisizione, di cui all’. Fatti salvi i contratti conclusi mediante la procedura negoziata di cui all’, il bando di gara è obbligatorio per i contratti d’appalto il cui valore stimato è pari o superiore alle soglie indicate all’, paragrafo 1. Esso non è obbligatorio per i contratti specifici basati su contratti quadro. In caso di procedura aperta, il bando di gara precisa data, ora ed eventualmente luogo della riunione della commissione incaricata dell’apertura delle offerte, alla quale possono partecipare gli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici informano se le varianti sono autorizzate o no e precisano i livelli minimi di capacità da esse richiesti se si avvalgono della facoltà conferita loro dall’, paragrafo 2, secondo comma. Esse indicano i criteri di selezione, di cui all’, che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all’occorrenza, il numero massimo, nonché i criteri obiettivi e non discriminatori per ridurre tale numero, a norma dell’, paragrafo 1, secondo comma. Se tutti i documenti di gara sono liberamente, direttamente e completamente accessibili per via elettronica, in particolare per i sistemi dinamici di acquisizione di cui all’, nel bando di gara figura l’indirizzo internet sul quale è possibile consultare tali documenti. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso manifestano tale intenzione mediante un avviso. Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara che la procedura di aggiudicazione è interistituzionale. In tale ipotesi, nel bando di gara sono indicate le istituzioni, le agenzie esecutive o gli organismi di cui all’ del regolamento finanziario che partecipano alla procedura di aggiudicazione, l’istituzione responsabile della procedura di aggiudicazione e il volume totale degli appalti per l’insieme delle istituzioni, delle agenzie esecutive o degli organismi interessati. 4.   L’avviso di aggiudicazione dell’appalto riporta i risultati della procedura di aggiudicazione di appalti, contratti quadro e appalti basati su un sistema dinamico d’acquisizione. Tale avviso è obbligatorio per gli appalti di valore pari o superiore alle soglie fissate dall’, paragrafo 1. Esso non è obbligatorio per i contratti specifici basati su contratti quadro. L’avviso di aggiudicazione dell’appalto è inviato all’Ufficio delle pubblicazioni entro 48 giorni di calendario dalla data in cui è stato firmato il contratto o il contratto quadro. Tuttavia, gli avvisi relativi a contratti basati su un sistema dinamico di acquisizione possono essere raggruppati per trimestre. In tal caso sono inviati all’Ufficio delle pubblicazioni entro 48 giorni dalla fine di ogni trimestre. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano all’Ufficio delle pubblicazioni un avviso in merito ai risultati del concorso. In caso di procedure interistituzionali, l’avviso di aggiudicazione è inviato dall’amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura. Se trattasi di contratto o contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie di cui all’, paragrafo 1, che sia stato aggiudicato con procedura negoziata senza pubblicazione preliminare del bando di gara, l’avviso di aggiudicazione dell’appalto è inviato all’Ufficio delle pubblicazioni in tempo utile perché la pubblicazione avvenga prima della firma del contratto, secondo i termini e le condizioni di cui all’, paragrafo 1. Fatto salvo l’, le informazioni relative al valore e ai contraenti dei contratti specifici basati su un contratto quadro nel corso di un determinato esercizio finanziario sono pubblicate sul sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice, entro il 30 giugno successivo alla fine dell’esercizio finanziario stesso, qualora le soglie di cui all’, paragrafo 1, risultino superate a causa della stipulazione di un contratto specifico o per effetto del valore complessivo dei contratti specifici in questione. 5.   I bandi e gli avvisi sono redatti secondo i modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
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