Art. 121 · Definizioni e ambito di applicazione

Art. 121

Definizioni e ambito di applicazione

In vigore dal 29 ott 2012
Definizioni e ambito di applicazione ( del regolamento finanziario) 1.   Gli appalti immobiliari riguardano l’acquisto, l’enfiteusi, l’usufrutto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di terreni, fabbricati o altri beni immobili. 2.   Gli appalti di forniture riguardano l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto per la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e d’installazione, è considerato un appalto di forniture. 3.   Gli appalti di lavori riguardano l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori o di un’opera relativi a una delle attività di cui all’allegato I della direttiva 2004/18/CE, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. 4.   Gli appalti di servizi hanno per oggetto tutte le prestazioni intellettuali e non intellettuali non contemplate dagli appalti di forniture, di lavori e dagli appalti immobiliari. Un appalto che riguardi due o più tipologie (lavori, servizi o forniture) è aggiudicato secondo le disposizioni applicabili alla tipologia che caratterizza l’ambito principale dell’appalto in questione. Nel caso di appalti misti che constano di servizi e forniture, l’oggetto principale è determinato raffrontando i valori rispettivi dei servizi e delle forniture. Ogni riferimento alle nomenclature nel contesto degli appalti pubblici è effettuato sulla base del «Vocabolario comune per gli appalti pubblici (Common Procurement Vocabulary — CPV)» di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). 5.   I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o di opere, prodotti o servizi. Il termine «operatore economico» comprende gli imprenditori, i fornitori e i prestatori di servizi. Il termine «offerente» designa l’operatore economico che ha presentato un’offerta. Il termine «candidato» designa chi ha chiesto di poter partecipare a una procedura ristretta, a un dialogo competitivo o a una procedura negoziata. Il termine «potenziale offerente» designa l’operatore economico iscritto in un elenco di potenziali offerenti a norma dell’, paragrafo 1, lettera b). I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare un’offerta o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti abbiano una forma giuridica specifica, ma al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria ai fini della buona esecuzione dell’appalto. 6.   Sono considerati amministrazioni aggiudicatrici i servizi delle istituzioni dell’Unione, salvo quando concludano fra loro accordi amministrativi intesi a ottenere la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti o l’esecuzione di lavori o di appalti immobiliari. 7.   Per assistenza tecnica si intendono le attività di sostegno e di potenziamento delle capacità necessarie ai fini dell’attuazione di un programma o di un’azione, segnatamente le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, revisione contabile e controllo. 8.   Tutte le comunicazioni con gli operatori economici, comprese la stipulazione dei contratti e ogni loro modificazione, possono avvenire tramite sistemi elettronici istituiti dall’autorità aggiudicatrice. 9.   Tali sistemi soddisfano i seguenti requisiti: a) l’accesso al sistema e ai documenti trasmessi tramite esso è riservato esclusivamente alle persone autorizzate; b) soltanto le persone autorizzate possono firmare per via elettronica o trasmettere un documento tramite il sistema; c) le persone autorizzate devono essere identificate nel sistema mediante procedure prestabilite; d) ora e data dell’operazione elettronica devono essere precisate; e) dev’essere mantenuta l’integrità dei documenti; f) dev’essere mantenuta la disponibilità dei documenti; g) se del caso, dev’essere mantenuta la riservatezza dei documenti; h) dev’essere assicurato il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati personali a norma del regolamento (CE) n. 45/2001. 10.   Ai dati inviati o ricevuti tramite siffatto sistema si applica la presunzione giuridica dell’integrità dei dati e dell’esattezza della data e dell’ora di invio o ricezione indicata dal sistema. Un documento inviato o notificato tramite siffatto sistema è considerato equivalente a un documento cartaceo, è ammissibile come prova in un procedimento giudiziario, è considerato originale e a esso si applica la presunzione giuridica di autenticità e integrità, purché non contenga elementi dinamici in grado di modificarlo automaticamente. La firma elettronica di cui al paragrafo 9, lettera b), ha effetto legale equivalente alla firma autografa.
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