Art. 112 · Descrizione dei sistemi informatici

Art. 112

Descrizione dei sistemi informatici

In vigore dal 29 ott 2012
Descrizione dei sistemi informatici ( del regolamento finanziario) Quando per il trattamento delle operazioni di esecuzione del bilancio sono utilizzati sistemi e sottosistemi informatici, è necessaria una descrizione completa e aggiornata di ciascuno di essi. Ogni descrizione definisce il contenuto di tutti i campi di dati e precisa il modo in cui il sistema tratta ogni singola operazione. Descrive inoltre dettagliatamente il modo in cui il sistema garantisce l’esistenza di una pista di controllo completa per ogni operazione.
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