Art. 111 · Termini di pagamento e interessi di mora

Art. 111

Termini di pagamento e interessi di mora

In vigore dal 29 ott 2012
Termini di pagamento e interessi di mora ( del regolamento finanziario) 1.   Il termine per effettuare il pagamento si intende comprensivo delle operazioni di liquidazione, di ordinazione dei pagamenti e di pagamento. Esso decorre dalla data di ricezione della domanda di pagamento. La domanda di pagamento è registrata tempestivamente dell’ufficio autorizzato dall’ordinatore responsabile e si considera ricevuta alla data di registrazione. Si considera data di pagamento la data valuta di addebito del conto dell’istituzione. 2.   La domanda di pagamento riporta i seguenti elementi essenziali: a) gli estremi del creditore; b) l’importo; c) la valuta; d) la data. La mancanza di anche uno degli elementi essenziali comporta il rigetto della domanda. Il creditore è informato per iscritto del rigetto con comunicazione motivata, tempestivamente e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda di pagamento. 3.   In caso di sospensione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento finanziario, il restante termine di pagamento riprende a decorrere dalla data di ricezione delle informazioni o dei documenti rivisti richiesti ovvero di esecuzione delle ulteriori verifiche, ivi compreso il controllo in loco. 4.   Alla scadenza dei termini stabiliti all’, paragrafo 1, del regolamento finanziario il creditore ha diritto agli interessi, alle seguenti condizioni: a) i tassi d’interesse sono quelli indicati all’, paragrafo 2, del presente regolamento; b) gli interessi vengono pagati per il periodo decorrente dal giorno di calendario successivo alla scadenza del termine di pagamento stabilito all’, paragrafo 1, del regolamento finanziario fino alla data in cui il pagamento è effettuato. Tuttavia, gli interessi calcolati a norma del primo comma del presente paragrafo, qualora siano pari o inferiori a 200 EUR, sono versati al creditore soltanto previa domanda presentata entro due mesi dalla data di ricezione del pagamento tardivo. 5.   Ogni istituzione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante il rispetto dei termini o la sospensione dei termini stabiliti all’ del regolamento finanziario. La relazione della Commissione viene allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività previste all’, paragrafo 9, del regolamento finanziario.
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