Art. 9
Notifica preventiva
In vigore dal 26 ott 2012
Notifica preventiva
Almeno due giorni lavorativi prima dell'arrivo fisico della partita, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato l'arrivo di ogni partita dei prodotti di cui all'.
Storico versioni
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