Art. 2
Disposizioni transitorie
In vigore dal 25 ott 2012
Disposizioni transitorie
Il preparato di cui all’allegato e mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 15 maggio 2013 in conformità della normativa applicabile prima del 15 novembre 2012, possono continuare a essere commercializzati ed impiegati fino a esaurimento delle scorte.
Storico versioni
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