Art. 4
In vigore dal 25 ott 2012
Il nome di un giudice ad interim è cancellato dall'elenco previsto all', paragrafo 1, primo comma, in caso di morte, di dimissioni o di decisione di rimuoverlo dalle sue funzioni alle condizioni stabilite dall', primo e secondo comma, dello statuto.
Il giudice ad interim il cui nome sia cancellato dall'elenco di cui all', paragrafo 1, primo comma, è sostituito, in conformità della procedura prevista da tale disposizione, sino alla scadenza del periodo di validità di detto elenco.
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