Art. 3
In vigore dal 25 ott 2012
1. Per ogni giorno di lavoro, debitamente certificato dal presidente del Tribunale della funzione pubblica, i giudici ad interim ricevono una retribuzione di importo pari a un trentesimo dello stipendio base mensile versato ai giudici a norma dell'articolo 21 quater, paragrafo 2, del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (2).
L', lettere a) e b), del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, si applica ai giudici ad interim chiamati a spostarsi dal loro luogo di residenza per svolgere le proprie funzioni.
2. L'importo della retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, cumulato con la pensione prevista all'articolo 8 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, che supera la retribuzione, prima della deduzione dell'imposta, che il giudice ad interim ha percepito in qualità di membro della Corte di giustizia dell'Unione europea è dedotto da tale pensione. La retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, è presa in considerazione anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.
I giudici ad interim non hanno diritto, in tale qualità, a un'indennità transitoria né a una pensione a titolo degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom.
L'articolo 19 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom si applica alla retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.
I giudici ad interim non hanno il diritto di beneficiare, in tale qualità, del regime di sicurezza sociale previsto dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea. L'esercizio delle funzioni di giudice ad interim non è considerato come un'attività professionale lucrativa ai fini dell'articolo 11 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom.
3. La retribuzione di cui al paragrafo 1, primo comma, è soggetta all'imposta prevista dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio n. 260/68, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (3).
Storico versioni
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