Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 ott 2012
1.   Su proposta del presidente della Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, predispone un elenco di tre persone nominate in qualità di giudice ad interim ai sensi dell'articolo 62 quater, secondo comma, dello statuto. Tale elenco determina l'ordine in base al quale i giudici ad interim devono essere chiamati a esercitare le proprie funzioni conformemente al paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo. I giudici ad interim sono scelti tra gli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea che sono in grado di mettersi a disposizione del Tribunale della funzione pubblica. I giudici ad interim sono nominati per un periodo di quattro anni e il loro mandato è rinnovabile. 2.   Il Tribunale della funzione pubblica può decidere di far ricorso a un giudice ad interim quando constata che un giudice non è o non sarà in condizioni di partecipare, per motivi medici, alla definizione delle cause e che tale impedimento durerà o è destinato a durare almeno tre mesi e quando ritiene che tale giudice non sia colpito, ciò malgrado, da invalidità considerata totale. A norma della decisione di cui al primo comma, il presidente del Tribunale della funzione pubblica chiama un giudice ad interim a esercitare le funzioni di giudice ad interim, seguendo l'ordine stabilito nell'elenco di cui al paragrafo 1, primo comma. Egli ne informa il presidente della Corte di giustizia. Qualora il Tribunale della funzione pubblica adotti in anticipo una decisione in caso di impedimento prevedibile di un giudice, il giudice ad interim non può assumere le proprie funzioni, né partecipare alla definizione delle cause prima che il giudice sostituito non sia effettivamente colpito da impedimento. 3.   Gli articoli da 2 a 6 e l'articolo 18 dello statuto si applicano ai giudici ad interim. Il giuramento previsto all' dello statuto è prestato all'atto della prima entrata in funzione del giudice ad interim.
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