Art. 9
In vigore dal 25 ott 2012
1. Un paese beneficiario dell’SPG può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’, paragrafo 2, lettera b), se:
a)
è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un’integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell’allegato VII;
b)
ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII («convenzioni pertinenti») e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni («organi di controllo competenti») non rilevano gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni;
c)
riguardo alle convenzioni pertinenti, non ha formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini del presente articolo, sia ritenuta incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione.
Ai fini del presente articolo, le riserve non sono ritenute incompatibili con l’oggetto e lo scopo di una convenzione fatta eccezione per i casi seguenti:
i)
qualora una procedura esplicitamente avviata a tale scopo ai sensi della convenzione sia giunta a tale risultato; oppure
ii)
qualora, in mancanza di una procedura siffatta, l’Unione, in quanto parte della convenzione, e/o la maggioranza qualificata degli Stati membri parti della convenzione, conformemente alle rispettive competenze a norma dei trattati, formulino obiezioni contro la riserva ritenendola incompatibile con l’oggetto e lo scopo della convenzione e si oppongano all’entrata in vigore della convenzione tra di essi e lo Stato che ha emesso la riserva conformemente alle disposizioni della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati;
d)
si impegna in modo vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantire l’attuazione effettiva delle stesse;
e)
accetta senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e si impegna in modo vincolante ad accettare che l’attuazione sia periodicamente oggetto di monitoraggio e riesame, conformemente alle disposizioni delle convenzioni pertinenti; e
f)
si impegna in modo vincolante a partecipare e a collaborare nella procedura di controllo di cui all’.
2. Qualora l’allegato II sia modificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato VII al fine di rivedere le soglie di vulnerabilità elencate nell’allegato VII, paragrafo 1, lettera b), così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle soglie di vulnerabilità calcolate conformemente all’allegato VII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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