Art. 8

Art. 8

In vigore dal 25 ott 2012
1.   Le preferenze tariffarie di cui all’ sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell’Unione provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG ecceda le soglie fissate nell’allegato VI. Le soglie sono calcolate in percentuale del valore totale delle importazioni nell’Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari dell’SPG. 2.   Prima dell’applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente regolamento, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, un elenco delle sezioni SPG per le quali le preferenze tariffarie di cui all’ sono sospese per quanto concerne un paese beneficiario dell’SPG. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014. 3.   Ogni tre anni la Commissione riesamina l’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie di cui all’. Tale atto di esecuzione si applica a decorrere dal 1o gennaio dell’anno seguente alla sua entrata in vigore. 4.   L’elenco di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo è stabilito sulla base dei dati disponibili il 1o settembre dell’anno del riesame e dei dati relativi ai due anni precedenti al riesame. Esso prende in considerazione le importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG elencati nell’allegato II applicabile in quel momento. Non si tiene tuttavia conto del valore delle importazioni provenienti dai paesi beneficiari dell’SPG che alla data di applicazione della sospensione non beneficiano più delle preferenze tariffarie in virtù dell’, paragrafo 1, lettera b). 5.   La Commissione notifica al paese interessato l’atto di esecuzione adottato a norma dei paragrafi 2 e 3. 6.   Qualora l’allegato II sia modificato sulla base dei criteri definiti all’, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato VI al fine di adattare le modalità contenute in tale allegato, così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle sezioni dei prodotti graduati definiti al paragrafo 1 del presente articolo.
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