Art. 7

Art. 7

In vigore dal 25 ott 2012
1.   I dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti non sensibili sono sospesi completamente, tranne che per i componenti agricoli. 2.   I dazi ad valorem della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili sono ridotti di 3,5 punti percentuali. Per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell’allegato V la riduzione è del 20 %. 3.   Le aliquote di dazio preferenziale calcolate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 732/2008 sui dazi ad valorem della tariffa doganale comune applicabili il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento si applicano se comportano una riduzione tariffaria superiore a 3,5 punti percentuali per i prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 4.   I dazi specifici della tariffa doganale comune diversi dai dazi minimi o massimi sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili sono ridotti del 30 %. 5.   Se i dazi della tariffa doganale comune sui prodotti elencati nell’allegato V come prodotti sensibili includono dazi ad valorem e dazi specifici, i dazi specifici non sono ridotti. 6.   Se per i dazi ridotti conformemente ai paragrafi 2 e 4 è previsto un dazio massimo, tale dazio massimo non è ridotto. Se per i dazi in questione è previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non è applicato.
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