Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 ott 2012
1.   Un elenco dei paesi beneficiari dell’SPG che soddisfano i criteri enunciati all’ figura nell’allegato II. 2.   La Commissione riesamina l’allegato II entro il 1o gennaio di ogni anno successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di lasciare ai paesi beneficiari dell’SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione al sistema: a) la decisione di escludere un paese beneficiario dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’, paragrafo 1, lettera a), si applica un anno dopo l’entrata in vigore di tale decisione; b) la decisione di escludere un paese beneficiario dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e in virtù dell’, paragrafo 1, lettera b), si applica due anni dopo la data di applicazione di un regime di accesso preferenziale al mercato. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato II sulla base dei criteri stabiliti all’. 4.   La Commissione informa i paesi beneficiari dell’SPG interessati circa i cambiamenti del loro stato in relazione al sistema.
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