Art. 4

Art. 4

In vigore dal 25 ott 2012
1.   Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste dal regime generale di cui all’, paragrafo 2, lettera a), fatta eccezione per i casi seguenti: a) se è stato classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso dei tre anni consecutivi immediatamente precedenti all’aggiornamento dell’elenco dei paesi beneficiari; oppure b) se beneficia di un regime d’accesso preferenziale al mercato che offre, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema o condizioni più favorevoli. 2.   Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica ai paesi meno sviluppati. 3.   Fatto salvo il paragrafo 1, lettera b), non si applica il paragrafo 1, lettera a), fino al 21 novembre 2014 per i paesi che al 20 novembre 2012 hanno siglato un accordo bilaterale di accesso preferenziale al mercato con l’Unione che offra, per la quasi totalità degli scambi, le stesse preferenze tariffarie del sistema, o condizioni più favorevoli, e che non è ancora applicato.
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