Art. 32
In vigore dal 25 ott 2012
1. Fatta salva la sezione I del presente capo, i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, originari di paesi beneficiari, possono essere oggetto di uno speciale meccanismo di sorveglianza per evitare perturbazioni dei mercati dell’Unione. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dell’agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 3, per decidere se applicare detto meccanismo di sorveglianza speciale e determina i prodotti ai quali esso si applica.
2. Se la sezione I del presente capo è applicata ai prodotti, originari di paesi beneficiari, di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, il periodo previsto all’, paragrafo 4, del presente regolamento è ridotto a due mesi nei seguenti casi:
a)
qualora il paese beneficiario interessato non garantisca l’ottemperanza alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all’; oppure
b)
qualora le importazioni di prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87 che beneficiano di regimi preferenziali concessi in virtù del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato.
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